L'Amministrazione Finanziaria ha notificato un avviso di accertamento a una società. La Società ha impugnato l'atto per vizio di notifica. Nel corso del processo, il Fisco ha disposto l'annullamento in autotutela dell'atto, azzerando la pretesa fiscale. Il Presidente della Commissione Tributaria ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando le spese. La Società ha contestato tale procedura, portando la causa fino in Cassazione. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: con l'annullamento in autotutela integrale dell'atto, la richiesta della Società è stata del tutto soddisfatta, rendendo inutile la prosecuzione del processo. La Società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.
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