Una società contribuente ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di una scissione societaria. Dopo la reiezione nei primi due gradi di giudizio, la società ha presentato ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, sottolineando la violazione del principio di autosufficienza: il ricorrente non aveva allegato né trascritto adeguatamente l'atto di appello, impedendo alla Corte di valutare le censure. La decisione ribadisce il rigore formale necessario per l'accesso al giudizio di legittimità.
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