La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un legale in merito alla liquidazione dei propri compensi professionali avvocato. Il professionista, dopo la revoca del mandato da parte di un Ministero, pretendeva il pagamento di parcelle basate su tariffe medie, contestando l'applicazione di una convenzione precedentemente sottoscritta che prevedeva importi inferiori. La Suprema Corte ha rilevato che il ricorrente non ha rispettato il principio di autosufficienza, omettendo di riprodurre integralmente i testi dei precedenti giudicati invocati a proprio favore. Inoltre, è stata ribadita la validità degli accordi contrattuali per le prestazioni esaurite prima della cessazione del rapporto.
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