Un'impresa edile ha ottenuto un decreto ingiuntivo contro una società committente per il saldo di lavori di ristrutturazione immobiliare. Il Tribunale ha respinto l'opposizione della committente, la quale ha contestato l'assenza di un contratto formale e di certificati di ultimazione. La Corte d'Appello ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità. La committente ha quindi presentato ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la contestazione sull'inammissibilità dell'impugnazione richiede la trascrizione analitica delle censure sollevate, rispettando il principio di autosufficienza. La mancata osservanza dei requisiti formali legati alla specificità dei motivi di appello e la richiesta impropria di rivalutare le prove testimoniali e documentali hanno confermato definitivamente la condanna della debitrice al pagamento dei lavori, con aggravio delle spese legali.
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