Un condannato a trenta anni di reclusione per omicidio ha richiesto l'ammissione alla semilibertà evidenziando il corretto comportamento mantenuto in carcere, lo svolgimento di attività lavorative esterne e l'ottenimento di numerosi permessi premio. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto la domanda e la Corte di Cassazione ha confermato il diniego. I giudici hanno chiarito che per ottenere l'ammissione alla semilibertà non è sufficiente la regolare condotta detentiva. Risulta infatti indispensabile una concreta rielaborazione critica del passato, la presa di coscienza delle proprie colpe e un effettivo ravvedimento, dimostrabile anche attraverso il risarcimento del danno verso le vittime. Nel caso specifico, Il Detenuto ha minimizzato le proprie responsabilità e non ha versato neppure una quota del risarcimento dovuto. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato con condanna al pagamento delle spese.
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