Una società ha impugnato diverse intimazioni di pagamento, sostenendo la mancata notifica delle cartelle esattoriali sottostanti e la prescrizione del credito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, specificando che per contestare la prova della notifica non basta un generico disconoscimento delle fotocopie prodotte dall'Agente della Riscossione. Ha inoltre ribadito la validità della notifica effettuata a mani proprie del legale rappresentante, anche in presenza di imprecisioni formali, e ha dichiarato inammissibili per genericità i motivi relativi alla motivazione degli atti e alla prescrizione.
Continua »