Un'imprenditrice, dichiarata fallita dopo il rigetto della sua proposta di concordato preventivo, ha presentato ricorso per revocazione di una precedente ordinanza della Cassazione. Sosteneva un errore di fatto relativo al numero di rate di mutuo pagate. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, specificando che l'errore di fatto revocatorio deve consistere in una svista percettiva e non in un errore di valutazione o di giudizio. La ricorrente, infatti, mirava a una nuova valutazione del merito della sua insolvenza, scopo non consentito dal rimedio della revocazione.
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