La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2717/2024, ha stabilito che un ricorso non notificato all'Amministrazione Finanziaria, sebbene depositato presso la commissione tributaria, non instaura un valido rapporto processuale. Di conseguenza, la successiva declaratoria di inammissibilità non equivale a un giudicato sostanziale e non fa scattare il termine di prescrizione decennale per la riscossione. In questo caso, l'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato inammissibile anche per violazione del principio di autosufficienza, non avendo allegato la sentenza precedente su cui basava le sue pretese.
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