Un'ordinanza della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della seconda moglie riguardo la ripartizione della pensione di reversibilità. La Corte ha confermato la decisione di merito che attribuiva 2/3 della pensione all'ex coniuge, forte di un matrimonio di 28 anni, e 1/3 alla vedova, il cui matrimonio era durato solo sei mesi, seppur preceduto da convivenza. I motivi del ricorso, relativi alla durata della convivenza e alla natura di un assegno divorzile, sono stati respinti per difetto di specificità e perché miravano a un riesame del merito non consentito in sede di legittimità.
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