La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 28455/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcuni garanti che contestavano la validità di una fideiussione basata su uno schema ABI ritenuto anticoncorrenziale. La decisione si fonda su motivi procedurali: i ricorrenti non hanno assolto al proprio onere della prova, producendo tardivamente in appello la documentazione necessaria a sostegno della tesi di nullità. La Corte ha ribadito che, sebbene la nullità sia rilevabile d'ufficio, i fatti costitutivi devono essere allegati e provati ritualmente nel primo grado di giudizio, confermando l'inammissibilità delle nuove prove in appello e il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
Continua »