Un individuo, accusato di lesioni personali aggravate, ha visto il suo reato estinto per **prescrizione del reato** dal Giudice di Pace. La persona offesa, costituitasi parte civile, ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando vizi nella sentenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che la parte civile non ha interesse ad impugnare una sentenza di estinzione per prescrizione in un processo di competenza del Giudice di Pace. Questo perché tale decisione non pregiudica la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni in un separato giudizio civile. La parte civile ha quindi perso e dovrà pagare le spese processuali e una sanzione.
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