La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a una docente scolastica, la quale svolgeva anche l'attività di avvocato. La donna era stata coinvolta in una vicenda penale per aver fatto da intermediaria nel passaggio di denaro volto a modificare una testimonianza. Nonostante la sentenza penale di primo grado fosse stata dichiarata nulla in appello per una diversa qualificazione del reato (da concussione a corruzione), i giudici civili hanno ritenuto pienamente utilizzabili i fatti accertati. La Cassazione ha ribadito l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Inoltre, ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché il nucleo della condotta illecita (l'accordo fraudolento per denaro) è rimasto identico, giustificando la massima sanzione espulsiva per la gravità del danno all'immagine della scuola.
Continua »