Un professionista, socio di una grande società di revisione, ha chiesto il rimborso dell'IRAP versata, sostenendo di non possedere una propria autonoma organizzazione. Dopo due sentenze sfavorevoli nei gradi di merito, la Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso. I giudici hanno stabilito che, ai fini dell'imposta, l'organizzazione deve essere direttamente riferibile al professionista e non a un soggetto terzo, come la società di cui è socio. Di conseguenza, l'utilizzo della struttura societaria non costituisce di per sé il presupposto per l'assoggettamento all'IRAP, e il contribuente ha ottenuto il rimborso.
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