Un professionista, socio di una grande società di consulenza, ha richiesto il rimborso dell'IRAP, sostenendo di non disporre del requisito della autonoma organizzazione. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che l'inserimento del professionista nella struttura organizzativa di un'altra entità giuridica, della quale non è titolare o responsabile, esclude il presupposto impositivo. La sentenza chiarisce che l'utilizzo di una organizzazione altrui non equivale a possederne una propria ai fini dell'imposta.
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