Un avvocato ha proposto ricorso in Cassazione firmandolo personalmente per contestare la revoca del proprio compenso, precedentemente liquidato per l'attività di difesa svolta con il patrocinio a spese dello Stato. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'autodifesa nel processo penale non è consentita davanti alla Suprema Corte, nemmeno se il ricorrente è un avvocato iscritto all'albo. Per impugnare il provvedimento, il professionista avrebbe dovuto farsi assistere da un difensore terzo. Di conseguenza, il ricorrente ha perso la causa ed è stato condannato a pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria.
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