Il Tribunale di Catanzaro ha respinto la domanda di protezione internazionale proposta da un cittadino straniero. Quest'ultimo ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso a causa di un vizio formale riguardante la procura speciale per cassazione. Secondo la normativa speciale, il difensore deve certificare espressamente che la firma del cliente sia stata apposta in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Nel caso di specie, la procura conteneva solo la generica dicitura "per autentica", senza alcuna specifica attestazione temporale da parte dell'avvocato. Di conseguenza, il ricorrente perde il giudizio e deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
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