L'Imputato ha presentato ricorso per cassazione contestando l'entità della sanzione inflitta e, nello specifico, il calcolo relativo alla quantificazione della pena. La difesa sosteneva l'erroneità della decisione con cui i giudici di secondo grado avevano determinato l'aumento per la continuazione tra i diversi reati ascritti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dichiarandolo manifestamente infondato e inammissibile. La Corte territoriale si è infatti pienamente conformata alle indicazioni vincolanti fornite nella precedente pronuncia di legittimità. Di conseguenza, i giudici hanno confermato integralmente il trattamento sanzionatorio e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, unitamente al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Continua »