La Cassazione chiarisce la questione sull'interesse ad agire contro un'intimazione di pagamento. Un'azienda aveva ricevuto tale intimazione per contributi INAIL, nonostante la cartella di pagamento originaria fosse stata sospesa dal giudice. La Corte ha stabilito che, in questo caso, manca l'interesse ad agire. Poiché la sospensione blocca ogni possibile azione esecutiva, l'intimazione non crea un danno concreto e attuale. L'interesse del contribuente a impugnarla è solo ipotetico e futuro. Di conseguenza, il ricorso contro l'intimazione è inammissibile. La tutela sarà possibile solo se, illegittimamente, venisse avviato un vero e proprio atto di esecuzione forzata.
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