Un Ente Locale ha notificato un'ingiunzione di pagamento a una Società per tributi comunali mai versati, sostenendo di aver inviato in precedenza l'avviso fiscale via posta. La Società ha contestato l'ingiunzione, eccependo l'omessa e invalida notifica avviso di accertamento presupposto. L'avviso di ricevimento della raccomandata originaria risultava privo della firma del postino, della data del mancato recapito e dei motivi dell'assenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Ente creditore. La Suprema Corte ha stabilito che la sottoscrizione dell'agente postale sulla cartolina di recapito è un requisito essenziale ed insostituibile per attribuire valore ufficiale alle attestazioni. La sua totale mancanza determina l'inesistenza giuridica della notifica. Di conseguenza, l'ingiunzione fiscale successiva decade integralmente, lasciando l'amministrazione priva del credito e condannata alle spese legali.
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