Una ex dipendente di un istituto di credito, operante nel settore della riscossione tributi, aveva ricevuto assegni straordinari da un fondo di solidarietà. La Corte di Cassazione ha stabilito che tali somme non possono beneficiare del regime di tassazione separata, poiché la normativa specifica per il suo settore non lo prevede, a differenza di quanto disposto per il personale del settore creditizio. La Corte ha inoltre chiarito che la cartella emessa per il recupero del rimborso precedentemente concesso non costituiva un atto impositivo idoneo alla definizione agevolata.
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