L'Amministrazione Finanziaria ha contestato a una società l'indebita detrazione dell'IVA per l'acquisto di un immobile, ritenendo la compravendita simulata. La società ha impugnato l'atto, sostenendo che il giudice tributario dovesse conformarsi alla sentenza penale di assoluzione emessa per i medesimi fatti. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della contribuente, confermando il principio dell'autonomia del processo tributario rispetto a quello penale. I giudici hanno chiarito che l'assoluzione in sede penale non vincola il giudice tributario. Nel processo tributario, infatti, valgono anche le presunzioni semplici, che sono insufficienti per una condanna penale ma adeguate a fondare un accertamento fiscale. Di conseguenza, la società perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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