Un automobilista, dopo aver causato un incidente con feriti, si allontanava senza prestare soccorso. La Prefettura disponeva la sospensione provvisoria della patente per diciotto mesi. L'automobilista impugnava il provvedimento, sostenendo la sua illegittimità. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: la sospensione provvisoria della patente è una misura cautelare, un atto dovuto e preventivo che il Prefetto deve adottare quando viene a conoscenza di un'ipotesi di reato stradale. La sua validità è del tutto indipendente dall'esito del processo penale e non richiede un accertamento completo della colpevolezza, ma solo la verifica che il fatto rientri nei casi previsti dalla legge. Di conseguenza, il provvedimento della Prefettura è stato confermato.
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