Il Chiamato all'Eredità richiede alla Società Venditrice la restituzione della caparra confirmatoria versata dalla madre defunta per l'acquisto di un immobile. La Società Venditrice invia una diffida ad adempiere e, non ricevendo risposta, recede dal contratto trattenendo la caparra. Il Chiamato all'Eredità sostiene di non aver ancora accettato l'eredità e contesta la mancanza del certificato di agibilità dell'immobile. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. La richiesta di restituzione della caparra non è un atto conservativo, ma comporta lo scioglimento del contratto e configura un'**accettazione tacita dell'eredità**. Inoltre, la mancanza del certificato di agibilità non rende nullo il rogito e doveva essere contestata subito, non anni dopo in giudizio. La Società Venditrice vince la causa e trattiene legittimamente la caparra.
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