Il Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione di un caso di truffa, ma il Giudice per le indagini preliminari dichiarava la propria incompetenza territoriale, restituendo gli atti. Il Pubblico Ministero, ritenendo errata la decisione, presentava nuovamente la stessa richiesta di archiviazione allo stesso giudice. Quest'ultimo restituiva ancora gli atti richiamando la precedente decisione. Il Pubblico Ministero ricorreva in Cassazione, lamentando la presenza di un atto abnorme che bloccava il processo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la restituzione degli atti da parte del giudice non costituisce un atto abnorme, poiché il magistrato si è limitato a ribadire una decisione già presa di fronte a una insistenza non consentita della pubblica accusa.
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