Un'azienda in liquidazione propone un concordato preventivo, ma vi rinuncia prima dell'omologazione. Il Tribunale liquida ai commissari giudiziali un importo di 1,35 milioni di euro, calcolandolo sull'attivo inventariato anziché su quello realizzato, disapplicando la norma ministeriale ritenuta irragionevole. L'azienda ricorre in Cassazione. La Suprema Corte conferma che per determinare il compenso del commissario giudiziale si deve fare riferimento all'attivo inventariato per evitare disparità di trattamento. Tuttavia, accoglie il ricorso dell'azienda stabilendo che, in caso di interruzione anticipata della procedura, il compenso deve essere ridotto proporzionalmente all'opera effettivamente prestata. La causa viene rinviata al Tribunale per il ricalcolo della cifra.
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