Il caso riguarda la determinazione del compenso del curatore fallimentare in una procedura concorsuale con fondi insufficienti. Il Tribunale aveva ridotto il compenso del professionista a causa della limitata disponibilità di cassa, escludendo la possibilità di porre l'eccedenza a carico dello Stato. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del professionista, stabilendo che, in caso di attivo insufficiente, lo Stato deve anticipare le somme necessarie per coprire il compenso del curatore fallimentare, così come già previsto per i casi di totale assenza di attivo. Inoltre, la Corte ha chiarito che tale compenso deve essere liquidato al netto degli oneri fiscali, poiché il curatore agisce come ausiliario di giustizia nell'ambito di funzioni pubbliche. Il decreto è stato cassato con rinvio.
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