La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26303/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per un reato concernente gli stupefacenti. Il ricorrente sosteneva che il riconoscimento del fatto di "lieve entità stupefacenti" dovesse comportare automaticamente l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità. La Suprema Corte ha rigettato questa interpretazione, ribadendo la consolidata giurisprudenza secondo cui le due valutazioni sono distinte e autonome. Il riconoscimento della lieve entità non implica necessariamente che il lucro o il danno siano di speciale tenuità, valutazione che spetta al giudice di merito.
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