La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello, confermando la decisione di non concedere le attenuanti generiche. La Corte ha ribadito che la valutazione su tali circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e completa, come nel caso in esame, dove si è tenuto conto dei precedenti penali e della gravità del fatto, ritenendo irrilevanti la scelta del rito abbreviato e la parziale ammissione dei fatti.
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