La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15228/2025, ha confermato la condanna di un automobilista per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest. Il caso ha stabilito che il reato di rifiuto etilometro si configura nel momento stesso in cui il conducente manifesta la propria indisponibilità, a prescindere dal fatto che le forze dell'ordine abbiano o meno l'apparecchiatura sul posto. La Corte ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte dall'imputato, come la paura degli aghi o del Covid, poiché il rifiuto era stato opposto prima ancora della proposta di accertamenti sanitari.
Continua »