Un individuo, condannato per reati fiscali, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione lamentando una pena eccessiva e la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che il motivo sulla pena era nuovo e quindi tardivo. Riguardo le attenuanti generiche, ha confermato che la loro concessione non è un diritto, e il diniego era giustificato dalla gravità dei fatti e dai precedenti penali dell'imputato, indicativi di una personalità allarmante.
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