La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il delitto di truffa a carico di un imputato, dichiarando inammissibile il ricorso presentato. La difesa lamentava il mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di speciale tenuità e della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Gli Ermellini hanno chiarito che, per l'applicazione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 c.p., non basta un danno lieve, ma occorre una rilevanza minima e quasi trascurabile. Inoltre, il giudizio di bilanciamento tra le circostanze operato dai giudici di merito è insindacabile in sede di legittimità se supportato da una motivazione logica e coerente.
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