La Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante in materia di spaccio di lieve entità. Un imputato, condannato per piccole cessioni di droga, ha chiesto l'applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale, dato il profitto esiguo. La Corte ha respinto la richiesta, chiarendo che non si può ottenere un doppio sconto di pena per la stessa ragione. La 'lieve entità' del reato già considera la scarsa gravità del fatto. Concedere anche l'attenuante del danno patrimoniale sarebbe una duplicazione. Inoltre, la continuità dell'attività di spaccio, anche se piccola, impedisce il riconoscimento di tale attenuante. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
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