Un dirigente di un ente pubblico ha impugnato il suo trasferimento a un altro settore, lamentando un demansionamento. In appello, la sua domanda è stata respinta. Tuttavia, uno dei magistrati del collegio si era precedentemente astenuto per motivi professionali legati al difensore dell'ente. Successivamente, lo stesso magistrato ha partecipato alla decisione dichiarando autonomamente che le ragioni di astensione erano cessate, senza attendere una formale revoca scritta da parte del Presidente della Corte. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'astensione del giudice comporta la perdita del potere di giudicare. Per riacquisire tale potere occorre un formale provvedimento scritto di revoca. La mancanza di questo atto determina la nullità della sentenza.
Continua »