La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un ex socio che aveva esperito un'azione revocatoria contro lo scioglimento anticipato di una società. Il ricorrente lamentava che la sorella, liquidatrice, avesse sciolto la società per evitare il trasferimento di immobili promessi in sede di recesso. La Suprema Corte ha stabilito che, una volta accolta la domanda principale di inefficacia dell'atto, le domande subordinate di risoluzione e risarcimento restano assorbite, mancando l'interesse del creditore a procedere ulteriormente se il suo diritto è già tutelato.
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