Una società operante nel settore alimentare ha impugnato avvisi di accertamento relativi a imposte sui redditi per gli anni 1995 e 1996. Dopo una complessa vicenda processuale, la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza d'appello per non aver valutato documenti prodotti dalla contribuente. Nel successivo **giudizio di rinvio**, la Commissione Tributaria Regionale ha nuovamente rigettato le istanze della società, concentrandosi su vizi di motivazione già esclusi dalla Suprema Corte. La Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha accolto il ricorso della società, rilevando che il giudice di rinvio ha violato il mandato ricevuto, omettendo di esaminare nel merito i singoli rilievi fiscali alla luce della documentazione prodotta.
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