La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4916/2025, ha chiarito la portata del nuovo art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000. In un caso di accertamento fiscale per operazioni soggettivamente inesistenti, i contribuenti erano stati assolti in sede penale con la formula 'perché il fatto non sussiste'. La Corte ha stabilito che tale assoluzione penale ha efficacia di giudicato nel processo tributario, ma limitatamente alle sanzioni, che devono essere annullate. La pretesa sull'imposta, invece, resta soggetta all'autonoma valutazione del giudice tributario, che considererà la sentenza penale come un elemento di prova non vincolante.
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