Un imputato aveva ricevuto una misura di custodia cautelare in carcere per partecipazione ad una associazione finalizzata al narcotraffico. Il Tribunale del riesame aveva confermato la misura. La Cassazione, in un precedente ricorso, aveva annullato l'ordinanza limitatamente al reato associativo, rinviando per nuovo esame. Il Tribunale del riesame, come giudice del rinvio, ha nuovamente respinto la richiesta dell'imputato, confermando la sussistenza dell'associazione e la sua partecipazione. L'imputato ha presentato un nuovo ricorso in Cassazione, contestando la motivazione del Tribunale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo le censure infondate e confermando la legittimità della custodia cautelare.
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