La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile poiché i motivi presentati dall'imputato erano in parte nuovi, non essendo stati sollevati in appello, e in parte assertivi, ovvero privi di un'adeguata argomentazione a supporto. In particolare, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, le cui ragioni di diniego emergevano implicitamente dalla sentenza impugnata, che evidenziava la personalità incline a delinquere del soggetto. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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