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Assegno Vitalizio Vittime Del Dovere

6 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno vitalizio vittime del dovere: no ai figli non a carico
La figlia di un soggetto equiparato a vittima del dovere ha chiesto il riconoscimento delle provvidenze economiche statali. La richiedente non risultava a carico fiscale del genitore al momento della morte e il coniuge della vittima era ancora vivente. Il Ministero della Difesa ha negato l'erogazione. La Suprema Corte ha confermato il rigetto della domanda. I giudici hanno stabilito che l'assegno vitalizio vittime del dovere non spetta ai figli non a carico fiscale del defunto se il coniuge superstite è ancora in vita.
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Carabiniere vs Stato: Assegno vitalizio vittime del dovere raddoppiato
Un Carabiniere in congedo, riconosciuto come vittima del dovere, ha richiesto l'adeguamento del suo assegno vitalizio da 258,23 euro a 500 euro mensili, equiparandolo a quello delle vittime del terrorismo. L'Amministrazione si è opposta, sostenendo che l'adeguamento non si estendesse alle vittime del dovere. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Amministrazione. Ha confermato che l'ammontare dell'assegno vitalizio vittime del dovere deve essere uguale a quello delle vittime del terrorismo, in base al principio di parità di trattamento e all'intento perequativo della legge.
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Assegno vitalizio vittime del dovere: diritto all’aumento a 500€
L'erede di un soggetto riconosciuto vittima del dovere ha chiesto al Ministero dell'Interno la riliquidazione economica della prestazione mensile. La richiedente pretendeva l'adeguamento dell'assegno all'importo di 500 euro mensili, identico a quello corrisposto ai soggetti colpiti da terrorismo. I giudici di merito hanno respinto la domanda dell'erede, confermando l'importo ridotto. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato l'esito del giudizio, stabilendo la piena parità di trattamento tra le categorie. L'importo dell'assegno vitalizio vittime del dovere deve essere pari a 500 euro mensili in applicazione dei principi di uguaglianza ed equità. La Corte ha cassato la decisione impugnata e ha rinviato il procedimento per la corretta rideterminazione economica delle somme spettanti.
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Assegno vitalizio vittime del dovere: lo Stato perde il ricorso
I familiari superstiti di un carabiniere, deceduto nel 1984 durante un conflitto a fuoco, hanno chiesto l'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile da 258,23 euro a 500,00 euro. Il Ministero dell'Interno si è opposto, sostenendo che per le vittime del dovere l'importo dovesse rimanere fermo alla misura originaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando che l'assegno vitalizio vittime del dovere deve essere equiparato a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La decisione si fonda su un principio di equità e razionalità costituzionale, garantendo parità di trattamento economico tra categorie analoghe di servitori dello Stato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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Assegno vitalizio vittime dovere: l’importo è 500€
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16733/2024, ha stabilito che l'assegno vitalizio per le vittime del dovere deve essere di 500 euro mensili, e non di 258,23 euro. La Corte ha affermato il principio di equiparazione tra le vittime del dovere e quelle del terrorismo, sostenendo che un regolamento ministeriale (fonte secondaria) non può fissare un importo inferiore a quello già aggiornato dalla legge (fonte primaria). La decisione ribalta la pronuncia della Corte d'Appello, accogliendo il ricorso di un cittadino e affermando che l'estensione dei benefici deve includere gli importi già aumentati per le altre categorie protette.
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Assegno vitalizio vittime del dovere: Cassazione fa luce
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19417/2025, ha stabilito che l'assegno vitalizio per le vittime del dovere deve essere equiparato a quello previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ammontando quindi a 500,00 euro mensili e non alla cifra ridotta di 258,23 euro. La Corte ha cassato la sentenza d'appello che aveva negato tale equiparazione, ribadendo che un regolamento governativo non può modificare un diritto già sancito dalla legge. Il principio di perequazione e di parità di trattamento è stato il fulcro della decisione, volta a eliminare ingiustificate disparità.
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