Un creditore, beneficiario di un assegno circolare prescritto emesso da una banca a seguito di un'ordinanza di assegnazione, ha citato in giudizio la banca per ottenere il pagamento. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta, chiarendo che con la prescrizione il beneficiario perde ogni diritto derivante dal titolo. Inoltre, poiché il creditore era già in possesso di un'ordinanza di assegnazione, che costituisce titolo esecutivo, una nuova azione di condanna è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse ad agire.
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