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Assegno Ad Personam

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196 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Retribuzione individuale anzianità: no scatti 89-90
La Corte di Cassazione ha annullato la decisione di merito che riconosceva a un gruppo di dipendenti regionali un incremento della retribuzione individuale anzianità (RIA) per il periodo 1989-1990. La Corte ha stabilito che la normativa applicabile al comparto Regioni ed Enti Locali (d.P.R. 333/1990) non prevedeva alcun ulteriore scatto di anzianità dopo quello relativo al servizio prestato fino al 31 dicembre 1988, a differenza di quanto previsto per altri comparti pubblici. Di conseguenza, la domanda dei lavoratori è stata definitivamente respinta.
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Assegno ad personam: la polizza sanitaria è inclusa?
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 17429/2025, ha stabilito che la polizza sanitaria integrativa non rientra nel calcolo dell'assegno ad personam in caso di trasferimento di dipendenti pubblici. Se la nuova amministrazione offre un beneficio analogo, mantenere anche il valore della polizza precedente costituirebbe una duplicazione ingiustificata, andando oltre lo scopo dell'assegno ad personam, che è quello di evitare un peggioramento economico e non di cristallizzare ogni singola voce retributiva.
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Trattamento economico personale trasferito: la guida
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento economico del personale trasferito da una società a partecipazione statale a un Ministero. Con la sua ordinanza, ha stabilito che i trattamenti previdenziali e sanitari integrativi, legati a specifiche polizze del precedente datore, non vanno conservati se il nuovo datore offre una copertura analoga. L'assegno 'ad personam' serve a garantire la retribuzione, non a duplicare i benefit. I ricorsi dei lavoratori sono stati respinti.
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Assegno ad personam: è riassorbibile? La Cassazione
Un dipendente pubblico, trasferito da un Ministero a un Ente Locale, ha perso il ricorso volto a mantenere inalterata la sua precedente e più alta retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato che la differenza economica, corrisposta tramite un assegno ad personam, è soggetta al principio del riassorbimento. Questo significa che l'assegno viene progressivamente ridotto dagli futuri aumenti di stipendio, al fine di garantire la parità di trattamento con gli altri dipendenti dell'ente di destinazione.
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Retribuzione collaboratori linguistici: la Cassazione
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di un ex lettore di madrelingua, ora collaboratore linguistico, che richiedeva un trattamento economico pari a quello di un ricercatore a tempo definito. Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che la corretta interpretazione della normativa non prevede un aggancio permanente della retribuzione collaboratori linguistici a quella dei ricercatori. Invece, la legge garantisce la conservazione del trattamento economico più favorevole maturato in precedenza attraverso un 'assegno ad personam', che congela la differenza retributiva al momento del passaggio alla nuova qualifica, escludendo futuri adeguamenti automatici.
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Assegno ad personam negato: il caso del pubblico impiego
Un ex dipendente del Ministero della Difesa, divenuto insegnante presso il Ministero dell'Istruzione dopo dieci anni di contratti a termine, si è visto negare l'assegno ad personam. La Corte di Cassazione ha stabilito che il lungo periodo di precariato interrompe la continuità del rapporto di lavoro, requisito essenziale per qualificare il trasferimento come un "passaggio di carriera" e ottenere così il mantenimento del trattamento economico precedente. La decisione sottolinea che le dimissioni e la successiva riassunzione non equivalgono a una procedura di mobilità diretta.
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Rinuncia al ricorso: estinzione e spese compensate
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto un giudizio a seguito della rinuncia al ricorso presentata da un gruppo di lavoratrici del settore universitario. Il caso riguardava il riconoscimento di differenze retributive. Nonostante la mancata accettazione della rinuncia da parte delle controparti, la Corte ha disposto la compensazione delle spese legali, valutando il comportamento processuale dei ricorrenti che ha evitato ulteriori attività giudiziarie.
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Violazione del giudicato: la Cassazione fa chiarezza
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito la forza vincolante del giudicato nei rapporti di durata. In un caso riguardante le differenze retributive di una lettrice universitaria, è stato stabilito che una precedente sentenza passata in giudicato, che aveva fissato il trattamento economico equiparandolo a quello di un ricercatore confermato, estende i suoi effetti anche ai periodi futuri. La Corte ha cassato la decisione d'appello che, erroneamente, aveva ritenuto applicabile una legge successiva (ius superveniens) già esclusa nel precedente giudizio, affermando la non ritrattabilità di questioni già decise in via definitiva.
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Assegno ad personam: spetta anche dopo l’abrogazione?
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di due dipendenti pubblici a ricevere un assegno ad personam per compensare una riduzione dello stipendio base a seguito di una progressione verticale. La sentenza chiarisce che l'abrogazione di norme di legge simili, operata dalla Legge di Stabilità 2014, non annulla le specifiche previsioni dei contratti collettivi (CCNL), i quali conservano la loro efficacia in quanto basati su una diversa e autonoma ratio, volta a correggere le anomalie retributive del comparto.
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Ricostruzione carriera lettori: la Cassazione decide
L'ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione affronta la pluriennale controversia sulla ricostruzione carriera lettori di madrelingua straniera presso un'università statale. I docenti rivendicano il diritto al trattamento economico e previdenziale parificato a quello dei ricercatori confermati, basandosi su precedenti sentenze e sul diritto dell'Unione Europea. Data la complessità delle questioni, in particolare sulla natura del rapporto di lavoro e sul corretto regime previdenziale, la Corte ha ritenuto necessario rinviare la causa a una pubblica udienza per una decisione di rilievo nomofilattico, senza ancora definire il merito della vicenda.
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Trattamento economico lettori: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione si è pronunciata sul trattamento economico dei lettori universitari, stabilendo i criteri per il calcolo della retribuzione equiparata a quella dei ricercatori. L'ordinanza chiarisce la natura riassorbibile dell'assegno 'ad personam' e i parametri di calcolo per i periodi antecedenti al 1987, accogliendo anche la richiesta di considerare l'impegno orario effettivamente svolto dal lavoratore.
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Giudicato esterno: la Cassazione sul diritto del lettore
Un ex lettore universitario, dopo aver ottenuto un giudicato che riconosceva il suo diritto a una retribuzione superiore fino al 2008, ha agito per il riconoscimento dello stesso diritto per gli anni successivi. L'università si è opposta, invocando una nuova legge. La Corte di Cassazione ha stabilito che il principio del giudicato esterno impedisce di riesaminare la questione, poiché la nuova norma era già in vigore ed era stata implicitamente vagliata nella precedente decisione definitiva. Di conseguenza, la sentenza d'appello che negava tale diritto è stata annullata con rinvio.
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Peggioramento retributivo: onere della prova del lavoratore
Un gruppo di lavoratori del personale tecnico-amministrativo, trasferiti da enti locali al settore scolastico, ha citato in giudizio l'amministrazione per ottenere il pieno riconoscimento dell'anzianità di servizio pregressa. Lamentavano un "peggioramento retributivo" dovuto a tale mancato riconoscimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che spetta al lavoratore l'onere di provare un effettivo e sostanziale peggioramento economico globale al momento del trasferimento. La Corte ha ritenuto che l'istituzione di un assegno ad personam per mantenere il livello salariale precedente fosse sufficiente a escludere tale peggioramento, confermando che la semplice perdita di opportunità di carriera future non costituisce una diminuzione retributiva immediata.
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Peggioramento retributivo: ricorso inammissibile
Un lavoratore, trasferito da un ente locale al Ministero, ha lamentato un peggioramento retributivo. Dopo una prima cassazione con rinvio, la Corte d'Appello ha nuovamente respinto la domanda. La Corte di Cassazione ha ora dichiarato il nuovo ricorso inammissibile perché cerca impropriamente di ottenere una rivalutazione dei fatti e contesta il principio di diritto vincolante stabilito nella precedente sentenza, che il giudice del rinvio aveva correttamente applicato.
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Principio di diritto vincolante: limiti del rinvio
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di una lavoratrice del settore scolastico, trasferita da un ente locale allo Stato, che lamentava un peggioramento retributivo. La decisione si fonda sul rispetto del principio di diritto vincolante stabilito in una precedente sentenza di Cassazione sul medesimo caso. La Corte ha stabilito che il giudice del rinvio aveva correttamente limitato la sua analisi alla verifica di un "peggioramento retributivo globale e sostanziale", come richiesto, e che il nuovo ricorso rappresentava un inammissibile tentativo di ottenere una nuova valutazione dei fatti.
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Anzianità di servizio docenti: sì alla ricostruzione
Una docente contesta il calcolo della sua anzianità di servizio dopo il passaggio dalla scuola primaria alla secondaria. L'amministrazione aveva applicato la 'temporizzazione', riducendo gli anni riconosciuti. Il Tribunale di Brescia accoglie parzialmente il ricorso, stabilendo che deve essere applicata la 'ricostruzione di carriera' secondo l'art. 485 D.Lgs. 297/94. Questo metodo, sebbene non riconosca integralmente tutto il servizio pregresso, risulta più vantaggioso nel lungo periodo. La sentenza condanna l'amministrazione a ricalcolare l'anzianità e a pagare gli arretrati, nei limiti della prescrizione quinquennale.
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