La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile avverso una condanna per il reato di cui all'art. 640-ter c.p. I motivi del ricorso, relativi alla mancanza di querela, alla prescrizione del reato e alla motivazione sulla responsabilità, sono stati ritenuti manifestamente infondati e aspecifici. La Corte ha confermato che la querela era presente agli atti, il reato non era ancora prescritto al momento della sentenza d'appello e il ricorso non contestava adeguatamente le motivazioni della corte territoriale. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un'ammenda.
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