La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 43000/2023, ha dichiarato un ricorso inammissibile per aspecificità. L'imputato aveva riproposto le stesse argomentazioni già respinte in appello, senza confrontarsi con le motivazioni dei giudici di merito. La Corte ha ribadito che un ricorso non può limitarsi a ripetere le censure, ma deve criticare specificamente la decisione impugnata, pena la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
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