La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d'Appello. Il ricorrente aveva sollevato doglianze relative alla violazione dell'Art. 512 c.p.p. in merito all'impossibilità di ripetere una testimonianza. Tuttavia, tale questione non era stata presentata durante il giudizio di appello, rendendola non deducibile in sede di legittimità. Inoltre, le critiche alla capacità probatoria delle testimonianze sono state giudicate generiche e non in grado di scalfire la motivazione del giudice di merito, che aveva basato il proprio convincimento su molteplici fonti di prova correlate. La decisione ribadisce che l'inammissibilità del ricorso è inevitabile quando mancano specificità e coerenza procedurale.
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