La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un soggetto condannato per evasione. La decisione si fonda sulla genericità e manifesta infondatezza dei motivi, sulla non applicabilità della causa di non punibilità per la durata dell'allontanamento e sull'abitualità del reato da parte del ricorrente. Questo caso evidenzia come un ricorso per evasione inammissibile comporti la condanna alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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