La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del giudizio perché la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la proposta di definizione agevolata del ricorso, non ha chiesto la prosecuzione entro il termine di 40 giorni. Di conseguenza, il ricorso si intende rinunciato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese legali. La decisione si fonda sull'applicazione dell'art. 380-bis c.p.c., che regola l'estinzione del giudizio in questi casi.
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