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Art. 360-Bis C.P.C.

6 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Norma del codice di procedura civile che prevede un rigetto semplificato (inammissibilità) del ricorso per cassazione quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare tale orientamento.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Medici non pagati: risarcimento negato per prescrizione
La Corte di Cassazione ha respinto le richieste di risarcimento di un gruppo di medici specializzandi contro lo Stato italiano. I medici non avevano ricevuto alcuna retribuzione durante la loro formazione, in violazione di alcune direttive europee. Il punto centrale della controversia era la prescrizione del diritto al risarcimento. La Corte ha confermato il suo orientamento consolidato, stabilendo che il termine di dieci anni per agire in giudizio è iniziato a decorrere dal 27 ottobre 1999. In quella data, una legge ha reso definitivo l'inadempimento dello Stato, creando la certezza necessaria per poter fare causa. Poiché i medici hanno avviato l'azione legale solo nel 2013, la loro richiesta è stata considerata tardiva e quindi respinta per intervenuta prescrizione del risarcimento per le direttive UE.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
Un gruppo di medici ha citato in giudizio lo Stato per la mancata retribuzione durante la specializzazione tra il 1980 e il 1992. La Corte di Cassazione ha dichiarato il loro ricorso inammissibile a causa della prescrizione. La Corte ha ribadito che il termine decennale per richiedere il risarcimento per la mancata attuazione delle direttive UE sulla remunerazione decorre dal 27 ottobre 1999. L'azione legale, avviata nel 2016, è stata quindi presentata tardivamente, confermando la giurisprudenza consolidata sulla prescrizione per i medici specializzandi.
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Borse di studio medici: no a risarcimenti retroattivi
Un gruppo di medici ha richiesto compensazioni economiche per gli anni di specializzazione tra il 1991 e il 2006, sostenendo che le borse di studio ricevute fossero inadeguate secondo le direttive UE. La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, confermando la sua giurisprudenza consolidata. La Corte ha stabilito che il rapporto era di formazione e non di lavoro subordinato, e che lo Stato italiano aveva adempiuto correttamente agli obblighi europei con il D.Lgs. 257/1991, escludendo quindi l'applicazione retroattiva della normativa più favorevole introdotta nel 1999.
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Prescrizione medici specializzandi: la Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento avanzata da numerosi medici per la mancata retribuzione durante la specializzazione. Il diritto è stato dichiarato estinto per prescrizione decennale, con decorrenza fissata al 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. 370/1999, che ha cristallizzato l'inadempimento dello Stato. La Corte ha ribadito il proprio orientamento consolidato, ritenendo inammissibile il ricorso.
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Risarcimento Specializzandi Medici: la Cassazione nega
Un gruppo di medici specializzatisi dopo il 1991 ha citato in giudizio lo Stato, sostenendo che la borsa di studio ricevuta non costituisse l'"adeguata remunerazione" prevista dalle direttive comunitarie. La richiesta di risarcimento danni è stata respinta sia in primo grado che in appello. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato secondo cui le direttive UE non imponevano un importo minimo specifico per la borsa di studio, e che la disciplina applicabile restava quella nazionale, respingendo così le pretese al risarcimento specializzandi medici.
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Prescrizione medici specializzandi: Cassazione conferma
Un gruppo di medici, specializzatisi prima del 1991, ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione di direttive europee sulla retribuzione. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni dei gradi inferiori, dichiarando il diritto estinto. La questione centrale è la prescrizione medici specializzandi, il cui termine decennale, secondo la Corte, decorre dal 27 ottobre 1999. Il ricorso è stato giudicato inammissibile per contrasto con la giurisprudenza consolidata.
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