Un gruppo di medici specializzatisi dopo il 1991 ha citato in giudizio lo Stato, sostenendo che la borsa di studio ricevuta non costituisse l'"adeguata remunerazione" prevista dalle direttive comunitarie. La richiesta di risarcimento danni è stata respinta sia in primo grado che in appello. La Corte di Cassazione, con la presente ordinanza, ha confermato le decisioni precedenti, dichiarando i ricorsi inammissibili. La Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato secondo cui le direttive UE non imponevano un importo minimo specifico per la borsa di studio, e che la disciplina applicabile restava quella nazionale, respingendo così le pretese al risarcimento specializzandi medici.
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