Un infermiere ha svolto ore di lavoro oltre il proprio orario per garantire il servizio di dialisi estiva ai turisti. L'Azienda Sanitaria si è rifiutata di pagare tali ore come prestazioni aggiuntive, evidenziando la mancanza delle necessarie autorizzazioni regionali e di bilancio. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del dipendente, stabilendo che, anche in assenza dei requisiti formali per le prestazioni aggiuntive, il lavoratore ha diritto al compenso per lavoro straordinario se l'attività è stata svolta con il consenso, anche implicito, del datore di lavoro. La tutela del lavoro effettivo, garantita dall'articolo 2126 del codice civile, prevale sui vincoli di spesa pubblica, i quali possono al massimo comportare la responsabilità dei dirigenti ma non la perdita della retribuzione per il dipendente.
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