Una società finanziaria ha richiesto a un Ente Locale il pagamento di oltre un milione di euro per forniture di energia elettrica, basandosi su richieste di attivazione firmate da un dirigente tecnico. L'Ente Locale si è opposto, eccependo la mancanza di un valido accordo scritto. La Corte d'Appello ha revocato il decreto ingiuntivo, rilevando che il firmatario non aveva i poteri di rappresentanza esterna e che le richieste erano atti meramente attuativi. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società finanziaria, confermando che per i contratti della Pubblica Amministrazione è indispensabile la forma scritta ad substantiam. Di conseguenza, in assenza di un contratto formale sottoscritto da un soggetto autorizzato, l'Ente Locale non è tenuto a pagare la somma richiesta, e la società finanziaria è stata condannata al pagamento delle spese legali.
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