La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un imputato condannato per esercizio arbitrario delle proprie ragioni e lesioni aggravate. Il ricorrente aveva precedentemente aderito a un concordato in appello, ma ha successivamente impugnato la sentenza contestando il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. La Suprema Corte ha ribadito che, in presenza di un accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., non è possibile sollevare doglianze relative alla determinazione della sanzione o a motivi rinunciati, a meno che la pena non risulti illegale. Il principio cardine è che il concordato in appello vincola le parti alle scelte effettuate in sede di accordo.
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